Corte costituzionale
Sentenza n. 283/2016
Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/2016
- Data di deposito
- 21 dicembre 2016
- Data di decisione
- 22 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 20-ter, comma 1, lett. b), legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 21 gennaio 1987
- art. 20-ter, comma 1, lett. d), legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 21 gennaio 1987
- art. 20-ter, comma 4, (testo originario), legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 21 gennaio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 39362
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20- ter , comma 1, lett. b ) e d ), della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, censurata dal Tribunale di Bolzano - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - in quanto le categorie di beneficiari del diritto di prelazione agraria e l'ordine di preferenza stabilito dal legislatore provinciale per la cessione a terzi dei fondi agricoli "ex beni dello Stato" di proprietà della Provincia non rispecchierebbero quelli previsti dalla normativa statale. L'accoglimento della questione non determinerebbe alcuna influenza concreta sul giudizio a quo, perché in esso l'attore è titolare di un diritto di prelazione sia in forza della normativa provinciale (in quanto coltivatore di fatto e confinante con i fondi alienandi) che di quella nazionale (in quanto confinante), sicché il giudice in ogni caso deve riconoscergli un diritto di prelazione, non ponendosi, nel medesimo giudizio, il problema della preferenza accordata agli espropriati rispetto ai confinanti dalla non censurata lett. c ) dello stesso art. 20- ter , comma 1. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009, n. 337 del 2008, n. 303 del 2007, n. 50 del 2007, n. 184 del 2006, n. 249 del 1996, n. 468 del 1994, n. 154 del 1994, n. 202 del 1991, n. 211 del 1984, n. 10 del 1982, n. 113 del 1980, n. 1 del 1977 e n. 122 del 1976, ordinanze n. 147 del 2015, n. 15 del 2014 e n. 337 del 2011, in ordine alla rilevanza come influenza concreta dell'accoglimento della questione sul giudizio a quo ) .
Massima n. 39363
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. l ), Cost. - l'art. 20- ter , comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 2007. La disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano - nel prevedere, difformemente dalla normativa statale, che la comunicazione dell'intenzione di vendere gli "ex beni dello Stato" di proprietà della Provincia avvenga a mezzo di affissione all'albo del Comune ove i beni sono ubicati, e non a mezzo di comunicazione individuale ai titolari dei diritti di prelazione - viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto incide sulla scelta del contraente nella compravendita dei fondi agricoli provinciali e sull'autonomia negoziale (sia dei soggetti che si determinano al loro acquisto, sia della pubblica amministrazione che agisce iure privatorum per la dismissione di beni patrimoniali indisponibili), così ponendo in essere non già un intervento marginale, limitato a semplici adattamenti, integrazioni o specificazioni della disciplina statale, ma una deroga ad essa in relazione a un profilo fondamentale dell'ordinamento civile, quello della libertà negoziale, di esclusiva competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2015, n. 269 del 2014, n. 74 del 2012, n. 114 del 2011, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007 e n. 253 del 2006; sentenze n. 295 del 2009, n. 60 del 1968 e n. 6 del 1958, relative a interventi del legislatore regionale privi del carattere di marginalità ). L'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del principio di eguaglianza. Condizioni imprescindibili per giustificare l'intervento regionale sono la sua marginalità; la connessione con una materia di competenza regionale; e il rispetto del principio di ragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 352 del 2001, n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992 ). Le deroghe al diritto privato consentite alle norme provinciali in tema di maso chiuso si giustificano in ragione della necessità di tutelare la specificità storica e sociale di tale istituto, e della maggiore estensione della potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in tale materia rispetto alle altre sue competenze pure primarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2010, n. 405 del 1996, n. 340 del 1996, n. 691 del 1988, n. 40 del 1957, n. 5 del 1957 e n. 4 del 1956 ).
Massima n. 39364
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'20- ter , comma 4, della legge prov. di Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 2007, restano assorbiti gli ulteriori profili di violazione dell'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente Tribunale di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-ter, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 1987, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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