Corte costituzionale
Sentenza n. 281/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 6 dicembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, bis, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 39282
Non è accolta l'istanza dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri di restituire al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 4, comma 3- bis , del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui consente ai comuni delle isole minori di assoggettare ad imposta di sbarco solo i passeggeri che raggiungano l'isola con una delle compagnie di navigazione di linea, escludendo coloro che si avvalgano di un altro vettore. Il sopravvenuto art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015 - che ha sostituito l'imposta di sbarco con il "contributo di sbarco" (esteso ai passeggeri di "vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola") - non incide sulla rilevanza delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, poiché la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato nei giudizi amministrativi a quibus (in specie, regolamento comunale istitutivo dell'imposta di sbarco nell'isola di Capri) va condotta in base al principio tempus regit actum . Lo ius superveniens non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità promosso dai giudici amministrativi, poiché, secondo il principio tempus regit actum , la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 30 del 2016 e n. 151 del 2014)
Massima n. 39283
Sono dichiarate inammissibili - in quanto richiedono una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3- bis , del d.lgs. n. 23 del 2011 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015), censurato dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui consente ai Comuni con sede in isole minori o includenti queste ultime nel proprio territorio di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco applicabile solo ai passeggeri che raggiungano l'isola avvalendosi di compagnie di navigazione marittima di linea, e non anche a coloro che si avvalgano di un diverso vettore. Nell'ambito tributario, ampiamente permeato dalla discrezionalità del legislatore, l'intervento additivo auspicato dal rimettente - volto ad estendere il presupposto d'imposta e allargare la platea dei soggetti passivi - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, anche in considerazione della concomitante esigenza di assicurare l'effettività dell'imposizione attraverso strumenti funzionali al controllo ed alla certezza della riscossione. A dimostrazione della varietà delle soluzioni astrattamente praticabili, gli interventi legislativi (artt. 2, comma 19, del d.l. n. 126 del 2013, non convertito, e 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015) successivi a quello censurato accompagnano la progressiva estensione del presupposto d'imposta ad opzioni (riscossione unitamente al pagamento del prezzo del biglietto e solidarietà tributaria) estranee all'addizione invocata, laddove quest'ultima comporterebbe la scelta di un'imposizione non temperata da concomitanti accorgimenti funzionali alla sua effettività, e dunque un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. ( Precedente citato: ordinanza n. 119 del 2009, sull'inammissibilità della richiesta di un intervento additivo in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze