Corte costituzionale

Sentenza n. 279/2016

Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/2016
Data di deposito
16 dicembre 2016
Data di decisione
23 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione Molise n. 6 del 4 maggio 2016
  • legge della Regione Molise n. 6 del 4 maggio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 39447

Nel ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2016, l'evocazione del quarto comma dell'art. 81 Cost. - in quanto palesemente incongruente rispetto allo sviluppo argomentativo, circoscritto al congiuntamente evocato terzo comma del medesimo articolo - non si configura come errore concettuale, bensì quale mero lapsus calami, che non preclude l'identificazione della questione né pregiudica il diritto di difesa della parte resistente, ed è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2016 e n. 188 del 2014 ).

Massima n. 39448

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2016, riguardante l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nella parte attiva del bilancio regionale 2016. La disposizione impugnata dal Governo applica arbitrariamente, alle lett. a) e b), l'avanzo di amministrazione presunto al fine di allargare indebitamente la possibilità di spesa oltre le risorse disponibili, in quanto né le suddette previsioni, né la nota integrativa, né gli allegati al bilancio individuano i vincoli normativi in grado di collegare le risorse alla correlata parte della spesa, con conseguente impossibilità di verificare i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo, neppure essendovi corrispondenza tra l'elenco analitico delle quote vincolate e gli atti in base ai quali è stato disposto e accertato il preteso vincolo e il relativo oggetto. Lesiva dei parametri evocati è anche l'iscrizione in entrata, alla lett. c), del "Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015", dal momento che essa consente la spendita di risorse di incerta realizzazione, anziché impedirla in conformità alla funzione del fondo e al generale principio di cautela in materia finanziaria e contabile. Contrastano, altresì, con l'art. 81, terzo comma, Cost. sia la mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità percepite dalla Regione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, negli esercizi 2013 e 2014 - le quali costituiscono anticipazioni di cassa di più lungo periodo rispetto a quelle ordinarie - sia la mancata copertura nel triennio 2016-2018 delle corrispondenti quote di interessi e di capitale da rimborsare allo Stato. Attraverso dette omissioni - oltre a violare le prescrizioni dell'art. 1, comma 692, della legge n. 208 del 2015 - l'impostazione del bilancio regionale finisce per aggravare le disfunzioni cui le medesime anticipazioni dovevano porre rimedio e per incrementare il disavanzo potenziale dell'ente. Ulteriormente lesiva degli equilibri di bilancio - e tale da snaturare l'essenza del documento - è la mancanza di un prospetto sintetico in grado di dare la misura della dimensione economico-finanziaria dalla quale prende l'avvio il bilancio di previsione 2016 nonché delle complessive coperture riferite all'esercizio annuale, a quello triennale e alle straordinarie situazioni debitorie eccezionalmente fronteggiate attraverso le anticipazioni di lungo periodo. La struttura della legge di bilancio della Regione Molise finisce, in tal modo, per collidere con l'art. 81, terzo comma, Cost. anche sotto il profilo dei principi di unità, universalità ed integrità del bilancio. ( Precedenti citati: sentenza n. 70 del 2012, sulla necessità di individuare i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo; sentenza n. 181 del 2015, sulla funzione delle anticipazioni di cassa ). Nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nei modi di legge nell'esercizio precedente. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2012 ). Il punto 9.11.4. dell'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, nell'elencare analiticamente le risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, non inficia il principio per cui, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, il vincolo deve trovare diretto presupposto nella stessa. Gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 hanno la finalità di consentire di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa). ( Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015 ). I principi di unità, universalità ed integrità del bilancio, per effetto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, costituiscono "profilo attuativo (rectius: specificativo)" dell'art. 81 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2012 ).

Massima n. 39449

È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - la legge reg. Molise n. 6 del 2016, nei sensi di cui in motivazione, ossia nelle parti in cui: a) è autorizzata la spendita dell'avanzo di amministrazione presunto di cui all'art. 9 della medesima legge; b) non sono state sterilizzate le anticipazioni di tesoreria di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013; c) non è stata prevista la copertura delle rate in quota capitale ed interessi delle anticipazioni stesse. L'inscindibile connessione esistente tra la fattispecie normativa di cui al citato art. 9 e l'intera struttura dei bilanci annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, approvati dalla legge regionale n. 6 del 2016, comporta che la già dichiarata invalidità della prima si trasmette alla seconda, in quanto correlata e interagente con essa. In base al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, la Regione Molise dovrà assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, in ordine alla cui concreta configurazione la perdurante discrezionalità del legislatore regionale sarà limitata dalla priorità dell'impiego delle risorse disponibili per i doverosi provvedimenti di riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio precedentemente individuati. ( Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, sul riflesso invalidante di singole poste sull'intero bilancio ). Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018);

2) dichiara, in via consequenziale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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