Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-ter, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 24, comma 2, lett. a) e b), legge n. 120 del 29 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39190
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6- ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003) come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126- bis , comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida. La disciplina censurata dal Giudice di pace di Sondrio - in forza del quale, il meccanismo sanzionatorio della patente a punti è esteso ai cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera - viola il principio di eguaglianza, in quanto, in caso di decurtazione totale del punteggio, consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino con patente estera, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale. In tali limiti, il meccanismo sanzionatorio risulta irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che impone una disciplina uniforme nei confronti di tutti i conducenti in funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione, per garantire la quale è indifferente che la sanzione finale comporti, nel caso di titolari di patente italiana, la sospensione dello stesso titolo abilitativo alla guida, e, nel caso di titolari di patente estera, l'inibizione della sola facoltà di guidare in Italia.
Massima n. 39191
Non è riscontrabile l'irrazionalità - denunciata dal Giudice di pace di Sondrio - dell'art. 6- ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui, pur assoggettando i cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera al meccanismo sanzionatorio della patente a punti, riserva ai soli titolari di patente italiana la comunicazione dello stato del punteggio complessivo e la possibilità di recuperare i punti perduti per mezzo della frequenza di appositi corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida. La mancata estensione di tali strumenti agevolativi ai cittadini con patente estera non produce l'effetto di frustrare il fine ultimo della norma né rende irragionevole la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, essendo evidente, in particolare, che il sistema di incremento dei punti per la guida virtuosa mal si attaglia al titolare di patente estera, che si presume non guidi abitualmente in territorio italiano, e per il quale l'assenza di infrazioni potrebbe essere determinata soltanto dalla mancata circolazione in Italia nel periodo di riferimento. Conseguentemente, perde rilievo anche la mancata comunicazione dello stato del punteggio, ricevendo comunque il titolare di patente estera comunicazione, con la notifica della contravvenzione, dei punti di volta in volta decurtati; e l'esclusione dalla possibilità di svolgere in Italia corsi di recupero assume rilievo marginale, ben riferibile alla legittima scelta del legislatore.
Massima n. 39192
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, censurato dal Giudice di pace di Sondrio, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., in quanto estende il sistema sanzionatorio, e non anche quello premiale, della patente a punti ai cittadini italiani titolari di patente estera e residenti all'estero. La disciplina censurata può comportare, come sanzione finale, l'inibizione dell'esercizio del diritto di guida nel territorio italiano, ma non limita il diritto di circolare; né detta inibizione riguarda l'esplicazione della personalità del soggetto, sotto il profilo familiare e lavorativo, potendo incidere sulle sole modalità pratiche della sua realizzazione. ( Precedente citato: sentenza n. 6 del 1962 , secondo cui il diritto di guidare veicoli a motore non inerisce alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003, come modificato dalla legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., dal Giudice di pace di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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