Corte costituzionale

Sentenza n. 267/2016

Corte cost., sent. 15 dicembre 2016, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/2016
Data di deposito
15 dicembre 2016
Data di decisione
18 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. h), n. 3, legge della Regione Puglia n. 17 del 14 giugno 2007
  • art. 10, legge della Regione Puglia n. 17 del 14 giugno 2007
  • art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), legge della Regione Puglia n. 17 del 14 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 39301

Non influisce sull'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h ), n. 3, e 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, il fatto che il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) - introdotto dal censurato art. 2 - non fosse previsto all'epoca in cui era in vigore il testo originario del comma 5 dello stesso art. 10, a norma del quale "le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione". Il suddetto termine risulta comunque applicabile nel giudizio a quo , in quanto era in vigore al momento della presentazione dell'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA, sul cui diniego il rimettente è chiamato a pronunciarsi.

Massima n. 39302

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007. Tale disposizione è menzionata solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che nel relativo corpo motivazionale sia formulata alcuna argomentazione in ordine alla sua rilevanza ai fini della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

Massima n. 39303

È ritenuta inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h ), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, sollevata dal TAR Puglia in riferimento all'art. 97 Cost. Tale parametro è indicato dal rimettente senza minimamente enunciare le ragioni del preteso contrasto con esso della normativa censurata.

Massima n. 39304

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 41 Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. h ), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007 [sostitutivo dell'art. 16, comma 7, ultimo periodo, della legge reg. Puglia n. 11 del 2001], nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate». La norma censurata dal TAR Puglia istituisce nuovi e non coordinati vincoli, in specie, allo sfruttamento dell'energia eolica, frapponendo in tale settore un dilatorio ostacolo all'iniziativa economica privata, come "funzionalizzata" alla cura di interessi ambientali dalla disciplina procedimentale statale. Quest'ultima - parcellizzando, a fini di bilanciamento anche in sede amministrativa, la tutela dei vari interessi coinvolti nella produzione energetica eolica e concentrando in una autorizzazione unica finale la tempistica e gli esiti delle singole procedure autorizzatorie (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003) - supera il test di ragionevolezza in ordine alla congruità tra mezzi e fini, risultando contemporaneamente idonea a sorreggere scelte strategiche in campo economico-ambientale e a prevenire le situazioni soggettive degli imprenditori di settore da determinazioni mutevoli e incostanti dell'amministrazione; nondimeno comporta una obiettiva penalizzazione (sotto il profilo dei maggiori, doverosi adempimenti istruttori) della fonte energetica eolica, connotata da criticità soprattutto estetiche ma anche da aspetti evolutivi in termini di efficienza produttiva e di vantaggi per l'ambiente. Tale penalizzazione non può essere aggravata da ulteriori non ordinati "schermi burocratici", come quelli introdotti dalla norma regionale censurata, che - in quanto priva di coordinamento, sotto il profilo logico e temporale, con l'esigenza di concentrare tempi e definitività degli accertamenti confluenti nell'autorizzazione finale - penalizza le strategie industriali di settore, condizionate dal fattore tempo e dal grado di certezza degli esiti delle procedure amministrative. In tal modo è violata anche la competenza dello Stato in materia ambientale, non potendo ravvisarsi nel caso in esame un livello di tutela regionale superiore a quello statale, poiché la comparazione in termini quantitativi e qualitativi tra le due tutele è inibita dalla complessità della scala dei valori e degli interessi che lo Stato ha assunto come primari nel disciplinare lo sfruttamento dell'energia eolica (tra i quali spiccano la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute ed il coinvolgimento dell'iniziativa economica privata). Costituisce una scelta di politica programmatoria quella secondo cui l'obiettivo di interesse generale della realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale. Nel caso dell'attività di sfruttamento dell'energia eolica, l'iniziativa economica comporta la destinazione di capitali privati ad un processo produttivo, il quale implica la creazione di risorse materiali di interesse pubblico strategico, la cui rilevanza non è inficiata dal fatto che lo scopo del privato sia diretto a fini lucrativi. Pertanto, deve essere considerata costituzionalmente illegittima l'imposizione di condizionamenti e vincoli, anche di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali, in quanto l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 1980 e n. 78 del 1958 ). La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati, così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2010, n. 225 del 2009, n. 61 del 2009, n. 30 del 2009, n. 12 del 2009 e n. 104 del 2008, ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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