Corte costituzionale

Sentenza n. 257/2016

Corte cost., sent. 5 dicembre 2016, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/2016
Data di deposito
5 dicembre 2016
Data di decisione
5 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 3, legge della Regione Molise n. 8 del 4 maggio 2015
  • art. 43, comma 3, legge della Regione Molise n. 8 del 4 maggio 2015
  • art. 44, comma 1, lett. b), legge della Regione Molise n. 8 del 4 maggio 2015
  • art. 20-bis, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
  • art. 44, comma 6, lett. h), legge della Regione Molise n. 8 del 4 maggio 2015
  • art. 31, comma 3, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 39214

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - l'art. 32, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2015. La norma impugnata dal Governo, prevedendo che la titolarità del servizio "Centrale unica di committenza regionale", istituito ai sensi dell'art. 22 della stessa legge regionale, può essere conferita "anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti", lede la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché autorizza un'incondizionata deroga anche all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui è possibile conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, solo nei limiti numerici previsti dalla medesima disposizione. Né la deroga a tali limiti è giustificabile con le esigenze inerenti alla fase di prima applicazione e alla multidisciplinarietà delle competenze del nuovo servizio, potendo esse motivare solo il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dello stesso art. 19, comma 6. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardano l'instaurazione di rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione e dunque rientrano nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007 ).

Massima n. 39215

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 43, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2015, secondo cui la Regione Molise subentra alla soppressa Autorità di bacino dei fiumi Trigno ed altri nell'esercizio dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al ruolo regionale. In mancanza di una compiuta analisi del quadro normativo complessivo da parte del ricorrente (che non descrive le ragioni dell'istituzione dell'Autorità ora soppressa, né la reale natura dei rapporti di lavoro esistenti con essa), il subentro della Regione deve ritenersi limitato a tipologie di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, come quello di tipo consulenziale e professionale, e comunque fino alla scadenza dei relativi termini di durata, senza comportare per tali rapporti alcuna immissione nei ruoli regionali. Resta così escluso che la disposizione censurata possa determinare, in contrasto con i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego, inquadramenti riservati di personale eventualmente assunto dalla soppressa Autorità senza concorso pubblico.

Massima n. 39216

Non può ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 8 del 2015 , secondo cui non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell'alta dirigenza regionale. La sopravvenuta legge reg. Molise n. 4 del 2016 ha introdotto (con l'art. 27) modifiche che soddisfano solo alcuni dei profili oggetto di censura, lasciandone permanere altri. Né, per questi ultimi, il tempo trascorso tra l'entrata in vigore e la sostituzione della norma impugnata consente di ritenere, in assenza di altri elementi, che essa non sia stata applicata. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre [anche] verificare se la disposizione impugnata, interessata dallo ius superveniens , abbia trovato applicazione nel lasso temporale tra la sua entrata in vigore e la sua sostituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2013, n. 158 del 2012, n. 310 del 2011, n. 153 del 2011 e n. 451 del 2007 ) .

Massima n. 39217

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma , lett. l), Cost. - l'art. 44, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015, che aggiunge alla legge reg. Molise n. 10 del 2010 l'art. 20- bis , secondo il quale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell'alta dirigenza regionale. Nonostante le modifiche introdotte dalla sopravvenuta legge regionale n. 4 del 2016 (il cui art. 27 ha ridotto a tre i posti esclusi dalla dotazione organica e ha conformato il conferimento dei relativi incarichi al rispetto dei vigenti limiti alla spesa del personale e all'applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle misure percentuali riferite alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia), la norma impugnata dal Governo determina comunque effetti negativi sia di ordine finanziario, sia riguardo al razionale assetto organizzativo, sostanzialmente aggirando le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica, con conseguente violazione del principio di buon andamento e della competenza statale in materia di ordinamento civile.

Massima n. 39218

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, lett. l), Cost. - l'art. 44, comma 6, lett. h ), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015 [sostitutivo dell'art. 31, comma 3, della legge reg. Molise n. 10 del 2010], concernente la determinazione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione Molise, delle società partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati. La norma impugnata dal Governo - che in parte è meramente ricognitiva (là dove fa riferimento ai trattamenti tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali), e in parte incide direttamente sulla determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti (là dove prevede che la retribuzione di posizione sia non superiore alla misura massima prevista dai contratti collettivi, aumentata del 50%, e che la retribuzione di risultato sia ancorata ex lege alla misura determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio) - viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, cui è riconducibile la regolazione del rapporto di lavoro pubblico regionale, con specifico riferimento al profilo della sua contrattualizzazione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, rientrano nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici - affidata, nelle sue componenti fondamentali e accessorie, alla contrattazione collettiva (artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992) entro i limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001) - e, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., retta dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 6, lettera h) della medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015.

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015, promossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze