Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2016
Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2016
- Data di deposito
- 25 novembre 2016
- Data di decisione
- 9 novembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge della Regione Calabria n. 19 del 26 luglio 1999
- art. 13, comma 1, legge della Regione Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 39102
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, è dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione di A.G., parte del giudizio a quo, effettuata con atto depositato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 39103
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, comma quarto, Cost. - l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 [e interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge reg. Calabria n. 15 del 2008]. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Catanzaro, sez. lavoro - applicabile ratione temporis nel giudizio principale, quantunque abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 58 del 2012 - viola la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, poiché dispone il subingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola (di cui è pacifica la natura privatistica) e i loro dipendenti senza alcuna forma di selezione concorsuale, né indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga alla regola concorsuale. La regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.) va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati ad enti pubblici. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013 , n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 del 2011, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005 ). Eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.) devono essere giustificate da una specifica esigenza di interesse pubblico, non potendo bastare a tal fine né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello della Regione ad avere il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite ad enti disciolti ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005 ).
Massima n. 39104
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, per violazione dell'art. 97, comma quarto, Cost., può considerarsi assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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