Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2016
Corte cost., sent. 20 ottobre 2016, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2016
- Data di deposito
- 20 ottobre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 39106
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 136 Cost. e 1 della l. cost. n. 1 del 1948, l'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, il quale - in relazione agli «interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati» - prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012. La disposizione impugnata, infatti, come risulta esplicitamente dal tenore letterale delle finalità per le quali è stata emanata, mira a convalidare e a confermare nell'efficacia gli atti amministrativi emessi in diretta applicazione della precedente normativa regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata pronuncia della Corte, i cui effetti la disposizione regionale vorrebbe parzialmente neutralizzare. Sulla restituzione degli atti relativamente a questioni già sollevate, in relazione alle quali è stata disposta la restituzione degli atti, v. la citata ordinanza n. 35/2015. Sull'onere di riesame in termini non implausibili della rilevanza e dei termini delle stesse questioni, a seguito di restituzione degli atti per sopravvenute novità normative, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 162/2014, 46/2014 e 321/2011. Sul principio secondo cui lo ius superveniens non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi poiché, in base al principio tempus regit actum , la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, v. le citate sentenze nn. 49/2016 e 30/2016. Sulla stigmatizzazione delle disposizioni con cui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 169/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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