Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2016
Corte cost., sent. 23 settembre 2016, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2016
- Data di deposito
- 23 settembre 2016
- Data di decisione
- 5 luglio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 24, comma 1, lett. a), legge n. 183 del 4 novembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39067
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il permesso de quo , espressione dello Stato sociale, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale; ed è riconducibile al novero degli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, ponendosi in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità, perseguita dalla legge n. 104, di tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). La ratio legis dell'istituto consiste nel favorire l'assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Risulta pertanto irragionevole e logicamente contraddittoria la mancata inclusione del convivente nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva tipica del "rapporto familiare". Del resto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l'elemento unificante tra le due situazioni è dato dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita non in ragione di un'obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato "normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. Sul fondamentale ruolo della famiglia nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap , v. le citate sentenze nn. 203/2013, 19/2009, 158/2007 e 233/2005. Nel senso che l'assistenza del disabile e il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap , v. le citate sentenze nn. 158/2007 e n. 350/2003. Sulla nozione di formazione sociale (art. 2 Cost.), da intendersi come «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico», v. la citata sentenza n. 138/2010. Per l'illegittima esclusione del convivente da una norma in tema di successione nel contratto di locazione, v. la citata sentenza n. 404/1988. Nel senso che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 416/1996 e 8/1996; ordinanza n. 121/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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