Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2016

Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/2016
Data di deposito
20 luglio 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 4, legge della Regione Calabria n. 15 del 13 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 39017

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, che, con riguardo al rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale, prescrive, per il recupero delle quote rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, l'applicazione dell'Accordo integrativo regionale (AIR) del 16 settembre 2006, il cui art. 12, punto 3, impedisce all'amministrazione sanitaria, in caso di comunicazione al medico avvenuta oltre l'anno del trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, di ripetere più di dodici quote mensili. La disposizione conferisce rango legislativo ad una previsione della contrattazione collettiva decentrata affetta da nullità e disapplicabile, in quanto in contrasto con la pertinente legislazione (artt. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattazione collettiva nazionale in cui si esprime la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile alla quale può essere ricondotta, oltre alla disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici "contrattualizzati" e del relativo trattamento economico, anche quella del rapporto dei medici convenzionati, ascrivibile alla cosiddetta "parasubordinazione". In particolare, l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 non detta limiti alla ripetibilità delle quote e non consente deroghe alla generale disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.). La disposizione impugnata - estranea alla competenza concorrente in materia di tutela della salute, non involgendo la disciplina dei limiti ai recuperi di quote corrisposte sine titulo ai medici di medicina generale in alcun modo l'organizzazione del servizio sanitario o delle sue strutture - si pone in patente contrasto con il parametro invocato, poiché incide su un punto fondamentale della fase esecutiva del rapporto in convenzione, ridisegnando i diritti ed i doveri delle parti relativamente alla percezione ed al trattenimento di compensi non dovuti, concernenti assistiti nel frattempo deceduti o trasferiti in altra sede. Recuperare la clausola nulla e inapplicabile dell'AIR, attraverso una prescrizione legislativa regionale assunta in assoluta carenza di competenza, determina di per sé l'illegittimità costituzionale della norma, che frustra l'esigenza di regolazione uniforme dei rapporti convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale, introducendo un meccanismo derogatorio del generale istituto dell'indebito civile. (Restano assorbite le censure formulate in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.) Per l'orientamento secondo cui la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici e del relativo trattamento economico rientra nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, e si esprime in regole volte a garantire il criterio di uniformità, v. le citate sentenze nn. 211/2014, 36/2013, 19/2013, 290/2012, 339/2011, 77/2011, 332/2010, 189/2007 e 95/2007. Sull'impossibilità per la legge regionale di disciplinare in difformità istituti incidenti sul diritto delle obbligazioni, v. la citata sentenza n. 265/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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