Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 14 giugno 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
- art. 16, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
- art. 27, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
- art. 29, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
- art. 61, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 15, comma 14, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Massime
Massima n. 38992
È estinto il processo, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che stabilisce un tetto alla spesa sanitaria della Regione. La rinuncia al ricorso, limitatamente a tale norma, a seguito della modifica normativa intervenuta, comporta, unita alla mancata costituzione della Regione, l'estinzione del processo in parte qua , senza necessità di accettazione della rinunzia medesima. Sull'estinzione del processo per effetto della sola rinuncia del ricorrente, in caso di mancanza di costituzione del resistente, senza necessità di accettazione della medesima, v ., ex plurimis , le citate sentenze nn. 32/2012 e 217/2011.
Massima n. 38993
È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva. La norma non ha dato un'attuazione graduata e differenziata della riduzione di spesa richiesta dal d.l. n. 95 del 2012, che va considerato espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui la spesa per le richiamate prestazioni, a decorrere dal 2014, deve essere tagliata al lordo della mobilità attiva, al fine di ridurre un importante aggregato della spesa di parte corrente. La Regione, operando in modo difforme, non ha conseguito il risparmio complessivo atteso, ponendosi così in contrasto con la normativa statale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti nel d.l. n. 95 del 2012, v. ex plurimis , le citate sentenze nn. 218/2015, 153/2015, 289/2013 e 69/2011; sul potere di ciascuna Regione di darvi attuazione in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 211/2012.
Massima n. 38994
È estinto il processo, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che individua i criteri per determinare le tariffe sanitarie delle prestazioni svolte nei confronti dei non residenti in Regione. La rinuncia parziale al ricorso, limitatamente a tale norma, a seguito della modifica normativa intervenuta, comporta, unita alla mancata costituzione della Regione, l'estinzione del processo in parte qua , senza necessità di accettazione della rinunzia medesima. Sull'estinzione del processo per effetto della sola rinuncia del ricorrente, in caso di mancanza di costituzione del resistente, senza necessità di accettazione della medesima, v ., ex plurimis , le citate sentenze nn. 32/2012 e 217/2011.
Massima n. 38995
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che prevede un contributo per i Comuni che assumano in ruolo i lavoratori impiegati in attività socialmente utile, nonché in lavori di pubblica utilità. Il bilancio di previsione per l'anno 2016 prevede una somma insufficiente, mentre per il 2017 non si prevede alcuno stanziamento, cosicché la posta risulta scoperta, mancando la copertura finanziaria del provvedimento. Sull'illegittimità delle disposizioni di spesa cui i pertinenti stanziamenti di bilancio siano assenti o incapienti, per difetto di copertura finanziaria, v. la citata sentenza n. 241/2013.
Massima n. 38996
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 29, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.
Massima n. 38997
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara estinto il processo relativamente alla residua questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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