Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2016

Corte cost., sent. 15 luglio 2016, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2016
Data di deposito
15 luglio 2016
Data di decisione
15 giugno 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 133, comma 1, lett. a), n.2, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 133, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38988

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. a , numero 2), e f ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie instaurate su iniziativa della pubblica amministrazione. Se, di norma, la pubblica amministrazione è parte resistente nel processo amministrativo, il diritto positivo ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie che trovano titolo negli accordi che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi e dai quali possono derivare vincoli e obblighi a carico dell'autorità procedente e del contraente privato. In tali controversie, anche quando parte attrice sia l'amministrazione, la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo. Il riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni, nella formulazione degli evocati parametri, non implica che tali giurisdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa essere attivata dalla pubblica amministrazione; tanto più ove si consideri che essa storicamente e istituzionalmente è finalizzata non solo alla tutela degli interessi legittimi e dei diritti, ma anche alla tutela dell'interesse pubblico, così come definito dalla legge. Essenziale condizione di compatibilità costituzionale delle norme devolutive di controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva è che, nei particolari ambiti prescelti dal legislatore, l'amministrazione agisca come autorità attraverso la spendita di poteri amministrativi, esercitabili mediante atti unilaterali e autoritativi, moduli consensuali e comportamenti (purché questi ultimi non consistano in meri comportamenti materiali avulsi dall'esercizio di un potere pubblico). Il diritto vivente in tema di giurisdizione esclusiva sugli accordi procedimentali risulta pienamente coerente con la descritta ricostruzione sistematica e ne costituisce il ragionevole sviluppo. In quanto inseriti nell'ambito del procedimento amministrativo, le convenzioni e gli atti d'obbligo stipulati tra amministrazione e privati costituiscono pur sempre espressione di un potere amministrativo discrezionale, sicché il fondamento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva in esame viene legittimamente individuato nell'esercizio, ancorché indiretto o mediato, del potere pubblico. D'altra parte, l'ordinamento non conosce materie a giurisdizione frazionata in funzione della differente soggettività dei contendenti: elementari ragioni di coerenza e di parità di trattamento esigono che l'amministrazione possa avvalersi della concentrazione delle tutele che è propria della giurisdizione esclusiva e che le sia riconosciuta la legittimazione attiva per convenire la parte privata avanti il giudice amministrativo. Per contro, la soluzione prospettata dal rimettente introdurrebbe effetti disarmonici, irragionevoli e di dubbia costituzionalità quanto al rispetto dei criteri direttivi imposti al legislatore delegato (concentrazione delle tutele e adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori) ed alle possibilità di difesa dell'amministrazione, in ipotesi abilitata a reagire all'inadempimento del privato soltanto in via di autotutela, essendole preclusa la tutela giurisdizionale, condizionata nell' an e nell'oggetto dall'iniziativa del privato e dai motivi di ricorso. Sulle condizioni di compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva (il coinvolgimento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; l'individuazione legislativa di materie determinate; e l'esercizio di un potere pubblico da parte dell'amministrazione, mediante moduli provvedi mentali, consensuali o anche, a date condizioni, comportamentali), v. le citate sentenze nn. 35/2010, 191/2006 e 204/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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