Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2016
Corte cost., sent. 15 luglio 2016, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2016
- Data di deposito
- 15 luglio 2016
- Data di decisione
- 6 luglio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge della Regione Marche n. 16 del 13 aprile 2015
- art. 35, legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38987
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16, nella parte in cui modifica l'art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33, sostituendo, in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione». La legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, ossia operi nell'ambito della competenza concorrente del "governo del territorio". Al contrario, la norma impugnata altera il punto di equilibrio tra la materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato, e quella concorrente del "governo del territorio", perché la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l'espunzione dell'aggettivo «altra» (sicché la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») estende la competenza della Regione oltre i limiti consentiti. Sulla legittimità della legislazione regionale che interviene sulle distanze solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, v. la citata sentenza n. 232/2005. Sulla illegittimità delle norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, risultino invasive della materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato , v. la citata sentenza n. 134/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017"), nella parte in cui modifica l'art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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