Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2016

Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2016
Data di deposito
16 giugno 2016
Data di decisione
1° giugno 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:148

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38932

È inammissibile, per assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena minima di otto anni di reclusione ed euro 25.822 di multa, mentre il successivo comma 5 stabilisce, ove i medesimi fatti siano considerati di lieve entità, la pena massima di quattro anni di reclusione ed euro 10.329 di multa. La contestata disposizione, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia di stupefacenti, rientra in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. L'esame di eventuali profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore postula che il rimettente individui un parametro che consenta di rinvenire la soluzione costituzionalmente obbligata. Infatti, solo l'indicazione di un tertium comparationis legittima l'intervento della Corte costituzionale in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri. Nella specie, il rimettente si è limitato a chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della censurata disposizione sanzionatoria, senza indicare un parametro che consenta di rinvenire una soluzione costituzionalmente obbligata e senza precisare quale sia il trattamento sanzionatorio che, a suo avviso, sarebbe conforme a Costituzione. Inoltre, l'accoglimento della questione priverebbe di sanzione il fatto non lieve di cui all'impugnato art. 73, comma 1, lasciando invece punito il solo fatto lieve, di cui al successivo comma 5, con l'effetto di aggravare, anziché eliminare, la lamentata irragionevolezza del trattamento sanzionatorio. Sull'ampio margine di libera determinazione che spetta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2016, 185/2015, 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Per il costante orientamento che esige dal rimettente l'indicazione di un tertium comparationis tale da legittimare l'intervento della Corte in materia di determinazione della pena ed esclusivamente in presenza di discipline manifestamente arbitrarie o irragionevoli, v. la citata sentenza n. 23/2016. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della pena edittale minima del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, v. la citata sentenza n. 341/1994, la quale si giovò della comparazione con la fattispecie affine dell'ingiuria. Sui limiti del sindacato della Corte in materia di determinazione della pena, v. la citata sentenza n. 22/2007. Nel senso che all'accertamento di un vizio procedurale della legge può seguire una "ripresa di applicazione" delle disposizioni in vigore prima di quella sottoposta a scrutinio, tale da colmare il vuoto determinato da una pronuncia meramente ablativa, v. la citata sentenza n. 32/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze