Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2016

Corte cost., sent. 10 giugno 2016, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2016
Data di deposito
10 giugno 2016
Data di decisione
6 aprile 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 476, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38900

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU - il quale dispone che gli artt. 10, comma 3, del d.P.R. n. 170 del 2007 e 11, comma 8, del d.P.R. n. 163 del 2002, di recepimento degli accordi sindacali di due successivi quadrienni relativi al personale delle forze di polizia, «si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge». Le norme oggetto dell'interpretazione disciplinano i benefici connessi all'attività prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il diritto al recupero e alla corresponsione di un'indennità, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero senza fare menzione del lavoro straordinario. Relativamente a quest'ultimo, l'intervento legislativo ha reale portata interpretativa, poiché volto a dirimere un'incertezza e a fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, stabilendo che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l'orario settimanale. La disposizione censurata appare coerente con l'assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti che consente l'alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo. Non risulta violato neppure l'art. 117, primo comma, Cost., asseritamente inciso nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, nello specifico rappresentati dal principio di preminenza del diritto e da quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, la preclusione della giurisprudenza comunitaria relativamente a norme retroattive, idonee a condizionare le situazioni processuali in corso, è correlata all'esigenza di tutela del legittimo affidamento ingenerato nei consociati, che nel caso in esame non può ritenersi effettivamente ricorrente, stante la riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo. Sulle caratteristiche necessarie per riconoscere carattere interpretativo alle norme, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 150/2015, 314/2013, 15/2012, 271/2011, 209/2010 e 424/1993. Sulla necessità che la retroattività delle norme con carattere interpretativo trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di interesse generale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 69/2014 e 264/2012. Sulla preclusione per il legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di interesse generale, quale la necessità di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore o di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, v. le citate sentenze nn. 150/2015, 1/2011, 209/2010 e 170/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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