Corte costituzionale

Sentenza n. 125/2016

Corte cost., sent. 1° giugno 2016, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/2016
Data di deposito
1° giugno 2016
Data di decisione
6 aprile 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:125

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38890

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m ), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La norma censurata, che indica i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal precedente comma 5, menziona il furto con strappo ma non anche la rapina, indicata dal giudice remittente come tertium comparationis . La normativa risulta incongrua poiché, dalle caratteristiche dei due reati, gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Non si giustifica, perciò, la disparità di trattamento tra le due ipotesi delittuose. La diversa direzione della violenza esplicata dall'agente - che nel furto con strappo è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene, mentre nella rapina è diretta sulla persona, per impossessarsi della cosa mobile altrui - non esclude che nel progredire dell'azione delittuosa la prima ipotesi si trasformi nella seconda, verificandosi un caso di progressione dell'offesa. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 27, terzo comma, Cost.). Sull'affermazione che l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera, v. la citata ordinanza n. 166/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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