Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2016
Corte cost., sent. 1° giugno 2016, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2016
- Data di deposito
- 1° giugno 2016
- Data di decisione
- 6 aprile 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, lett. a), codice di procedura penale
- art. 2, comma 1, lett. m), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 38890
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m ), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La norma censurata, che indica i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal precedente comma 5, menziona il furto con strappo ma non anche la rapina, indicata dal giudice remittente come tertium comparationis . La normativa risulta incongrua poiché, dalle caratteristiche dei due reati, gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Non si giustifica, perciò, la disparità di trattamento tra le due ipotesi delittuose. La diversa direzione della violenza esplicata dall'agente - che nel furto con strappo è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene, mentre nella rapina è diretta sulla persona, per impossessarsi della cosa mobile altrui - non esclude che nel progredire dell'azione delittuosa la prima ipotesi si trasformi nella seconda, verificandosi un caso di progressione dell'offesa. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 27, terzo comma, Cost.). Sull'affermazione che l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera, v. la citata ordinanza n. 166/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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