Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2016

Corte cost., sent. 30 maggio 2016, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2016
Data di deposito
30 maggio 2016
Data di decisione
23 marzo 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38882

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Il rimettente, infatti, omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato. Per l'inammissibilità della questione nel caso in cui il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , sentenza n. 223/2015.

Massima n. 38883

Non è fondata, per la mancata omogeneità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. L'asserita ingiustificata discriminazione tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 181 cod. proc. civ. (in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze di seguito) non sussiste in quanto, nonostante il dato comune rappresentato dalla mancata comparizione, le due fattispecie non sono equiparabili. Anzitutto, il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, ma non l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo. Inoltre, la ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, posta a fondamento della disposizione censurata, non è ravvisabile nella fattispecie di cui al citato art. 181, che riguarda soltanto la condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la detta funzione deterrente non avrebbe modo di esprimersi. Considerato, infine, che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario, deve sottolinearsi come tale inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi non caratterizzi la fattispecie di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. La loro applicazione e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva, nell'assunto che tale comportamento costituisca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo, spesso espressione di accordo tra le parti stesse. In tal caso non avrebbe quindi senso sanzionare la condotta della (sola) parte appellante, peraltro omologa a quella dell'appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell'economia processuale oltre che dell'assetto sostanziale degli interessi in conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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