Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2016
Corte cost., sent. 30 maggio 2016, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2016
- Data di deposito
- 30 maggio 2016
- Data di decisione
- 23 marzo 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:120
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38882
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Il rimettente, infatti, omette di illustrare compiutamente i motivi per cui la disposizione violerebbe il parametro indicato. Per l'inammissibilità della questione nel caso in cui il provvedimento introduttivo risulta carente in ordine alle ragioni di contrasto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis , sentenza n. 223/2015.
Massima n. 38883
Non è fondata, per la mancata omogeneità delle situazioni messe a confronto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel prevedere - per l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile - l'obbligo per la parte proponente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ne estende l'applicabilità anche al caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. L'asserita ingiustificata discriminazione tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 181 cod. proc. civ. (in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze di seguito) non sussiste in quanto, nonostante il dato comune rappresentato dalla mancata comparizione, le due fattispecie non sono equiparabili. Anzitutto, il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, ma non l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo. Inoltre, la ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, posta a fondamento della disposizione censurata, non è ravvisabile nella fattispecie di cui al citato art. 181, che riguarda soltanto la condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la detta funzione deterrente non avrebbe modo di esprimersi. Considerato, infine, che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario, deve sottolinearsi come tale inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi non caratterizzi la fattispecie di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. La loro applicazione e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva, nell'assunto che tale comportamento costituisca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo, spesso espressione di accordo tra le parti stesse. In tal caso non avrebbe quindi senso sanzionare la condotta della (sola) parte appellante, peraltro omologa a quella dell'appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell'economia processuale oltre che dell'assetto sostanziale degli interessi in conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze