Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2016

Corte cost., sent. 20 maggio 2016, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2016
Data di deposito
20 maggio 2016
Data di decisione
20 aprile 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
  • legge n. 75 del 24 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 38871

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non estendono agli immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta il trattamento fiscale agevolato accordato agli immobili di interesse storico-artistico o culturale. La paventata discriminazione non è ravvisabile, data la non assimilabilità dei vincoli posti in comparazione. Infatti, il beneficio accordato sulla componente fondiaria del reddito degli immobili di interesse culturale trova fondamento nella minore utilità economica derivante dalla conformazione legale dello specifico statuto dominicale di tali beni e non è, pertanto, irragionevole precludere l'applicazione del medesimo beneficio agli immobili che non sono soggetti allo stesso regime. In particolare, la tutela prevista ha ad oggetto direttamente il bene, che il proprietario è obbligato a preservare nella sua integrità e originalità con impegno costante e, all'occorrenza, con l'impiego di specifiche tecniche e metodi di intervento manutentivo. Nel caso di un bene solo indirettamente vincolato, invece, oggetto di protezione non è il bene in sé considerato, ma è il contesto ambientale o di prospettiva nel quale l'immobile di interesse si inserisce e a garanzia del quale l'amministrazione può imporre, a carico dei beni in esso ricadenti, prescrizioni di vario tipo, ma non certo assimilabili al generale obbligo conservativo del bene culturale vero e proprio. La diversità del trattamento legale degli immobili di diretto interesse culturale si manifesta anche nella subordinazione a regime autorizzativo e di previa denuncia delle principali facoltà di godimento e disposizione dei beni stessi, che non trova corrispondenza nel regime dei beni soggetti a prescrizioni di tutela indiretta. La diversità di regime che caratterizza le due categorie di beni legittima il diverso trattamento fiscale degli uni rispetto agli altri e non autorizza ad estendere ai secondi ciò che il legislatore ha inteso, con buone ragioni, riservare ai primi. Per l'affermazione che, con riferimento al tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, l'eventuale verifica dell'esistenza e della legittimità di un'alternativa esegetica costituisce questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità, v. la citata sentenza n. 221/2015. Sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di agevolazioni fiscali, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, v. la citata sentenza n. 292/1987; ordinanza n. 174 del 2001. Sulla impossibilità per la Corte di estendere l'ambito di applicazione delle norme che prevedono agevolazioni fiscali, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi, v. le citate sentenze nn. 6/2014, 275/2005, 27/2001, 431/1997 e 86/1985; ordinanze nn. 103/2012, 203/2011, 144/2009 e 10/1999. Sulla ratio dei benefici fiscali, v. la citata sentenza n. 345/2003. Per l'affermazione che la scelta del legislatore appare «tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione», v. la citata sentenza n. 346/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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