Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2016

Corte cost., sent. 20 maggio 2016, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2016
Data di deposito
20 maggio 2016
Data di decisione
18 aprile 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
FRIGO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 44, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 45, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38864

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio dell'affidamento, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. La contestata normativa attribuisce, a decorrere dal 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le predette mansioni per l'intero anno scolastico un compenso pari alla differenza tra il trattamento complessivo da essi goduto e quello previsto per il direttore dei servizi generali ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica. La precedente disciplina delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro prendeva, invece, a riferimento il differenziale tra le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali di assistente e direttore. Invero, la valorizzazione dell'intero trattamento goduto dall'assistente, in ogni caso di rilevante anzianità di servizio, produce l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo è già pari o superiore a quello tabellare della qualifica iniziale di direttore. L'inserzione automatica nel consolidato tessuto contrattuale della clausola di legge - che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, il nuovo meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo - viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Il legislatore incide retroattivamente sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante, per la parte privata, il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dallo ius superveniens ; lede la certezza dei rapporti giuridici e l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; e modifica asimmetricamente gli effetti del contratto, lasciando immutati gli obblighi di servizio e affievolendo il diritto alla retribuzione. Le modalità retributive, radicalmente modificate dopo la stipula del contratto da parte del funzionario sulla base della stabile normativa di fonte negoziale, sono presumibilmente decisive nell'opzione di chiedere l'assegnazione alle mansioni superiori. L'esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare tali mansioni appare difficilmente confutabile e rende recessive le finalità legislative di contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento. Inoltre, il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato risulta non proporzionato, non apparendo la norma in esame corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire, peraltro difficilmente stimabili in considerazione della varietà della platea dei potenziali assuntori dell'incarico. Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l'interesse pubblico al contenimento della spesa rende la disposizione contrastante con l'art. 3 Cost. (Rimangono assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.) Sulla possibilità per il legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale, e sempre che dette disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale e arbitrariamente lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, ciò che frustrerebbe l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, v. le citate sentenze nn. 349/1985, 36/1985 e 210/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze