Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/2016

Corte cost., ord. 7 aprile 2016, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
82/2016
Data di deposito
7 aprile 2016
Data di decisione
9 marzo 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38823

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati, in riferimento agli artt. 3 e 75 Cost., dai Consigli regionali della Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 1, comma 240, lett. b ), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione in relazione all'ordinanza del 7 gennaio 2016. Con la prima disposizione citata è stato abrogato l'art. 38, comma 1- bis , del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, già oggetto di richiesta referendaria (secondo quesito referendario), mentre con la menzionata ordinanza è stato statuito, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non avessero più corso le operazioni referendarie relative al quesito avente ad oggetto il citato comma 1- bis abrogato. Entrambi i conflitti risultano carenti sotto il profilo del requisito soggettivo, dal momento che solo il Consiglio della Regione Veneto ha deliberato di sollevarli mentre avrebbero dovuto proporli almeno cinque Consigli regionali tra quelli che avevano originariamente avanzato la richiesta referendaria ai sensi dell'art. 75 Cost., configurati come autonomo centro di imputazione dell'attribuzione costituzionale. La richiesta di referendum , infatti, configura un atto complesso, risultante da una pluralità di distinte ma, quanto a contenuto, coincidenti deliberazioni dei singoli Consigli regionali, con la conseguenza che per sollevare conflitto nei confronti degli altri poteri dello Stato, è necessario un omologo atto complesso, frutto di deliberazioni consiliari diverse ed ulteriori rispetto a quelle intervenute per la precedente richiesta referendaria non essendo possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso per conflitto di attribuzione. La nomina dei delegati da parte dei Consigli regionali, ex art. 29 della l. n. 352 del 1970, quindi, non comporta la loro legittimazione a proporre il conflitto, in quanto l'iniziativa spetta esclusivamente ai Presidenti dei Consigli regionali, previa delibera dei Consigli stessi, che allo stato risulta inesistente. Sul compito della Corte di stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se sussistano i presupposti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sintetizzati dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 nell'espressione "materia di conflitto", v., ex plurimis , l'ordinanza n. 172/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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