Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2016
Corte cost., ord. 7 aprile 2016, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2016
- Data di deposito
- 7 aprile 2016
- Data di decisione
- 9 marzo 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 29 ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 38822
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nell'ipotesi di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell'equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento di concessione. Le censure del rimettente si appuntano in via esclusiva contro una disciplina di rango regolamentare, sottratta al sindacato incidentale di costituzionalità che è limitato alle fonti primarie. Sull'impossibilità per la Corte di sindacare direttamente un analogo atto di normazione secondaria, v. la citata ordinanza n. 208/1997. Sulla possibilità per il rimettente di denunciare un vizio non del regolamento in quanto tale, bensì della relativa legge di autorizzazione, v. la citata sentenza n. 427/2000. Per l'orientamento che sottrae al sindacato incidentale di legittimità costituzionale, limitato alle fonti primarie, questioni incentrate su atti sprovvisti di forza di legge, v. le citate ordinanze nn. 389/2004 e 43/1998. Sulla spettanza ai giudici comuni del sindacato sulle fonti di normazione secondaria, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/1964 e ordinanza n. 484/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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