Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2016
Corte cost., ord. 23 marzo 2016, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2016
- Data di deposito
- 23 marzo 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:61
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 71112 del 23 settembre 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
Massime
Massima n. 38783
È estinto il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013 col quale è stato stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma. La rinuncia al ricorso da parte della Regione ricorrente - in ragione di quanto convenuto nell'accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015, sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione medesima - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel caso di rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte costituita, v., ex multis , le ordinanze nn. 259/2015 e 75/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze