Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2016

Corte cost., ord. 23 marzo 2016, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2016
Data di deposito
23 marzo 2016
Data di decisione
24 febbraio 2016
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
FRIGO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:61

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 71112 del 23 settembre 2013

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981

Massime

Massima n. 38783

È estinto il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013 col quale è stato stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma. La rinuncia al ricorso da parte della Regione ricorrente - in ragione di quanto convenuto nell'accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015, sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione medesima - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel caso di rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte costituita, v., ex multis , le ordinanze nn. 259/2015 e 75/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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