Corte costituzionale
Ordinanza n. 50/2016
Corte cost., ord. 9 marzo 2016, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 50/2016
- Data di deposito
- 9 marzo 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 38769
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Il procedimento davanti al giudice di pace presenta, infatti, caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. In considerazione di tali caratteristiche, la scelta legislativa di escludere l'applicabilità dei riti alternativi e, in particolare, del patteggiamento non è affetta da irragionevolezza. Per la manifesta infondatezza di questioni relative all'inapplicabilità dei riti alternativi - e, in particolare, del "patteggiamento" - nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, v. le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005. Sull'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 che rende inapplicabile l'istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace, v. la citata sentenza n. 47/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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