Corte costituzionale
Ordinanza n. 290/2016
Corte cost., ord. 21 dicembre 2016, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 290/2016
- Data di deposito
- 21 dicembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:290
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
- art. 18, comma 1, decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
- legge n. 132 del 6 agosto 2015
- art. 18, decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39265
Deve escludersi - in ragione della palese inapplicabilità nel giudizio a quo dello ius superveniens - la restituzione al rimettente TAR Marche degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114 del 2014) e dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015 (come convertito dalla legge n. 132 del 2015), nella parte in cui escludono gli avvocati dello Stato dal beneficio del trattenimento in servizio in via transitoria riconosciuto ai magistrati (rispettivamente fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016). Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, come convertito dalla legge n. 197 del 2016) - che, fra l'altro, consente, il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per gli avvocati dello Stato che non abbiano compiuto settanta anni al 31 dicembre 2016 e si trovino in posizione equivalente ai magistrati "che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale" - non è applicabile nel giudizio a quo , in cui è impugnato un provvedimento anteriore all'entrata in vigore del suddetto d.l. e riguardante un avvocato dello Stato che al 31 dicembre 2016 aveva superato il settantesimo anno di età. Ai fini della rilevanza della questione incidentale sollevata da giudici amministrativi, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo deve essere compiuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione . ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016 ).
Massima n. 39266
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, nella parte in cui esclude gli avvocati dello Stato dal novero dei beneficiari del trattenimento in servizio in deroga, fino al 31 dicembre 2015, previsto per i magistrati. Il rimettente ha ritenuto, con argomento non implausibile, che la norma censurata costituisca presupposto del provvedimento (di diniego di trattenimento) impugnato nel giudizio a quo e dunque che tale provvedimento sia stato adottato per effetto dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e della modifica, intervenuta in sede di conversione del d.l. n. 90, che ha escluso gli avvocati dello Stato dal novero dei beneficiari del trattenimento in deroga.
Massima n. 39267
È dichiarata manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, censurato dal TAR Marche - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - nella parte in cui non include gli avvocati dello Stato tra i beneficiari della proroga al 31 dicembre 2016 del trattenimento in servizio concesso ai magistrati in deroga all'abrogazione dell'istituto. Il rimettente non ha svolto alcun argomento utile a spiegare perché ritenga di fare applicazione, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, di una norma entrata in vigore in data posteriore (27 giugno 2015) a quella (22 giugno 2015) in cui è stato adottato il provvedimento di quiescenza impugnato.
Massima n. 39268
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Marche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito dalla legge n. 114 del 2014, nella parte in cui esclude, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati. Con riguardo all'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile non è configurabile un diritto soggettivo alla permanenza in servizio, quanto piuttosto un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione; in tale prospettiva, l'eliminazione del trattenimento - finalizzata al ricambio generazionale e al contenimento della spesa - risponde ai principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, mentre la disciplina transitoria derogatoria introdotta per i magistrati è diretta solo ad ovviare alle conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, senza che sia ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento tra avvocati dello Stato e magistrati, considerata l'indiscutibile eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 133 del 2016, di rigetto di precedenti questioni analoghe. Precedente citato: ordinanza n. 195 del 2000, secondo cui il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze