Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2016

Corte cost., ord. 13 dicembre 2016, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2016
Data di deposito
13 dicembre 2016
Data di decisione
9 novembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:261

Parametri

Massime

Massima n. 39185

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Corte costituzionale dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, per asserita menomazione delle prerogative di indipendenza riconosciutele dall'art. 108, comma secondo, Cost., in relazione al decreto 2 dicembre 2015 del Presidente della Corte stessa, con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di correzione di due errori materiali dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 323 del 2013, precedentemente presentata dalla medesima Procura. Va riconosciuta la legittimazione di quest'ultima a sollevare il conflitto e quella della Corte costituzionale ad esserne parte, ma non sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, dal momento che nell'ordinanza n. 323 del 2013 non vi era alcun errore materiale da correggere, con la conseguenza che il conflitto attiene alla ricostruzione del fatto operata dalla citata pronuncia e intende censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte costituzionale, in tal modo risolvendosi in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, Cost. ( Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981 ). La Sezione giurisdizionale regionale e la Procura regionale della Corte dei conti, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono", cui va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 196 del 1996 ). La Corte costituzionale "rientra - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato". ( Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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