Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/2016
Corte cost., ord. 11 febbraio 2016, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/2016
- Data di deposito
- 11 febbraio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, n. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 38722
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, n. 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali - legati da un vincolo di dipendenza funzionale - quell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2) della norma censurata. La richiesta additiva del giudice rimettente, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai componenti degli studi associati - in ipotesi di prestazione d'opera manuale esposta a rischio -, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, si colora, invero, di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate. In particolare, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, e del vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la discrezionalità del legislatore ben può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente le situazioni meritevoli di tutela.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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