Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/2016
Corte cost., ord. 11 febbraio 2016, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/2016
- Data di deposito
- 11 febbraio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 1, bis, legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997
- art. 3, comma 15, legge della Regione Lazio n. 10 del 2 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 38721
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, co. 1- bis , della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, introdotto dall'art. 3, co. 15, della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede che il presidente del parco stipula con il direttore, all'uopo nominato, un apposito contratto determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. Deve rilevarsi, invero, che sebbene l'art. 55 del nuovo statuto regionale ha generalizzato l'applicazione, a tutti gli enti pubblici regionali, del principio previsto dalla normativa censurata, senza tuttavia abrogare implicitamente quest'ultima, il successivo art. 71, co. 1, della l.r. n. 9/2005, ha disposto che le norme di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del succitato statuto devono applicarsi anche in deroga a quelle contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia. Ne consegue che le censure rivolte alla disposizione impugnata - non più vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - risultano connotate da aberratio ictus .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall'art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie», sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze