Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/2016

Corte cost., ord. 11 febbraio 2016, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
24/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 1, bis, legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997
  • art. 3, comma 15, legge della Regione Lazio n. 10 del 2 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 38721

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, co. 1- bis , della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, introdotto dall'art. 3, co. 15, della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede che il presidente del parco stipula con il direttore, all'uopo nominato, un apposito contratto determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. Deve rilevarsi, invero, che sebbene l'art. 55 del nuovo statuto regionale ha generalizzato l'applicazione, a tutti gli enti pubblici regionali, del principio previsto dalla normativa censurata, senza tuttavia abrogare implicitamente quest'ultima, il successivo art. 71, co. 1, della l.r. n. 9/2005, ha disposto che le norme di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del succitato statuto devono applicarsi anche in deroga a quelle contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia. Ne consegue che le censure rivolte alla disposizione impugnata - non più vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - risultano connotate da aberratio ictus .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), introdotto dall'art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie», sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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