Corte costituzionale
Ordinanza n. 235/2016
Corte cost., ord. 3 novembre 2016, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 235/2016
- Data di deposito
- 3 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 15, legge della Regione siciliana n. 12 del 10 luglio 2015
- art. 85, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 8, comma 1, prima parte, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 39082
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2015, e (in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art. 85 della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione agli artt. 8, comma 1, prima parte, e 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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