Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2016
Corte cost., ord. 24 ottobre 2016, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2016
- Data di deposito
- 24 ottobre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo n. 7
Massime
Massima n. 39063
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens , la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio «ne bis in idem» sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU - in quanto assoggetta a duplice procedimento sanzionatorio (amministrativo e penale) l'omesso versamento delle ritenute d'imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, nonché - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle suddette ritenute per importi inferiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Inoltre, lo stesso d.lgs. n. 158 del 2015, modificando l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha previsto una speciale causa di non punibilità in caso di integrale pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative prima del dibattimento, della quale l'imputato può fruire (nel termine di tre mesi, prorogabile) anche qualora il debito tributario risulti in fase di estinzione mediante rateizzazione, e tali evenienze sono riscontrabili nel caso oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: ordinanza n. 112/2016, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di duplicazione di procedimenti sanzionatori in materia tributaria; ordinanze n. 89/2016, n. 14/2016, n. 256/2015, di restituzione degli atti relativi a questioni in tema di soglia di punibilità dell'omesso versamento di ritenute certificate ).
Massima n. 39174
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata per asserita violazione del principio "ne bis in idem" sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, la restituzione degli atti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo è disposta a prescindere da ogni rilievo riguardo alla mancanza, eccepita dall'Avvocatura dello Stato, del presupposto di applicabilità del suddetto principio al caso di specie, nel quale diversi sono i destinatari della sanzione amministrativa e di quella penale (rispettivamente, società per azioni e legale rappresentante di essa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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