Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2016

Corte cost., ord. 20 luglio 2016, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/2016
Data di deposito
20 luglio 2016
Data di decisione
18 maggio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 6, legge n. 508 del 21 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 39020

Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), è inammissibile in quanto tardivo l'intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU, non parte nel giudizio a quo e priva di un interesse qualificato.

Massima n. 39021

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consente ai Conservatori di musica di provvedere alle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla relativa legge di riforma, alle quali non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, «esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili», in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. E' intervenuta, inoltre, una riforma "di sistema" attraverso la legge n. 107 del 2015. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione. Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo », v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU;

2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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