Corte costituzionale
Ordinanza n. 195/2016
Corte cost., ord. 20 luglio 2016, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 195/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 18 maggio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 6, legge n. 508 del 21 dicembre 1999
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausola 5 punto 1) lett. a), del 18 marzo 1999
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
Massime
Massima n. 39020
Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), è inammissibile in quanto tardivo l'intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU, non parte nel giudizio a quo e priva di un interesse qualificato.
Massima n. 39021
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consente ai Conservatori di musica di provvedere alle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla relativa legge di riforma, alle quali non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, «esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili», in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. E' intervenuta, inoltre, una riforma "di sistema" attraverso la legge n. 107 del 2015. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione. Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo », v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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