Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2016

Corte cost., ord. 20 luglio 2016, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2016
Data di deposito
20 luglio 2016
Data di decisione
15 giugno 2016
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 124 del 3 maggio 1999
  • art. 93, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006
  • art. 93, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 39018

Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), è inammissibile in quanto tardivo l'intervento del CODACONS e dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, non parti nei giudizi a quibus e privi di un interesse qualificato.

Massima n. 39019

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnati - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano scoperte per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. Inoltre, è stata emanata la legge n. 107 del 2015, che ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA - della scuola. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione. Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo », v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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