Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2016

Corte cost., ord. 15 luglio 2016, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
182/2016
Data di deposito
15 luglio 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38991

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, per determinati reati, consente l'irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida sino ad anni tre, da eseguirsi solo dopo l'espiazione della pena principale detentiva. Il rimettente - pur prospettando l'«esigenza» che al giudice dell'esecuzione, competente a decidere in ordine alle pene accessorie ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sia riconosciuto «un potere generale in senso "manipolatore"», tale da consentirgli una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità della pena accessoria (da eseguire) con le finalità rieducative assolte dalla pena principale (già espiata) - non coerentemente traduce tale petitum in una denuncia di illegittimità costituzionale (non già del predetto art. 676, cod. proc. pen., bensì) dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 139 cod. pen. E ciò ancorché non contesti né l'applicabilità della pena accessoria del ritiro della patente di guida, né la sua operatività ex post , riconducibile al disposto del citato art. 139. La questione così sollevata - a prescindere dalla estrema genericità ed assenza di contenuto obbligato dell'auspicato intervento additivo - è, dunque, manifestamente inammissibile per aberratio ictus .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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