Corte costituzionale
Ordinanza n. 182/2016
Corte cost., ord. 15 luglio 2016, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 182/2016
- Data di deposito
- 15 luglio 2016
- Data di decisione
- 6 luglio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:182
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38991
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, per determinati reati, consente l'irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida sino ad anni tre, da eseguirsi solo dopo l'espiazione della pena principale detentiva. Il rimettente - pur prospettando l'«esigenza» che al giudice dell'esecuzione, competente a decidere in ordine alle pene accessorie ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sia riconosciuto «un potere generale in senso "manipolatore"», tale da consentirgli una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità della pena accessoria (da eseguire) con le finalità rieducative assolte dalla pena principale (già espiata) - non coerentemente traduce tale petitum in una denuncia di illegittimità costituzionale (non già del predetto art. 676, cod. proc. pen., bensì) dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 139 cod. pen. E ciò ancorché non contesti né l'applicabilità della pena accessoria del ritiro della patente di guida, né la sua operatività ex post , riconducibile al disposto del citato art. 139. La questione così sollevata - a prescindere dalla estrema genericità ed assenza di contenuto obbligato dell'auspicato intervento additivo - è, dunque, manifestamente inammissibile per aberratio ictus .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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