Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/2016
Corte cost., ord. 15 luglio 2016, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/2016
- Data di deposito
- 15 luglio 2016
- Data di decisione
- 21 giugno 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38989
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, impugnato - in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa - «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni». Il giudice remittente non si è posto il problema dell'eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, della disciplina dettata dall'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il menzionato assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Tale nuovo e più ampio limite temporale, richiesto per la concessione del beneficio, risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani. Non vi sarebbe , pertanto, alcuna violazione dei menzionati parametri in quanto non è ravvisabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, né sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio. Sull'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, v. la citata ordinanza n. 197/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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