Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/2016
Corte cost., ord. 2 febbraio 2016, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/2016
- Data di deposito
- 2 febbraio 2016
- Data di decisione
- 18 novembre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, quater, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 38713
Sono manifestamente inammissibili, per prospettazione del petitum in forma ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1- quater , della l. 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., sia nella parte in cui non equipara al delitto previsto dall'art. 609- bis c.p. (violenza sessuale), qualora risulti applicata la circostanza attenuante dei casi di minore gravità, quello di cui all'art. 609- quinquies c.p. (corruzione di minorenni), «ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice di cognizione, di minore gravità», sia nella parte in cui richiede, per usufruire dei benefici penitenziari, «che il condannato sia sottoposto ad osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno anche nel caso di condanna per il delitto di corruzione di minorenne, ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice, di minore gravità». Il giudice rimettente ha prospettato, con un petitum ancipite, due questioni di legittimità costituzionale alternative, senza porle in un rapporto di subordinazione. Con la prima questione, infatti, il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al secondo periodo del comma 1- quater dell'art. 4- bis con riferimento all'art. 3 Cost. per la mancata equiparazione del delitto dell'art. 609- quinquies c.p., nei casi di minore gravità (da individuare «alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione»), al delitto dell'art. 609- bis c.p., attenuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo. La seconda questione, invece, concerne il primo periodo della disposizione impugnata, nella parte in cui richiede che, per usufruire dei benefici penitenziari, «il condannato sia sottoposto ad osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno anche nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609- quinquies » c.p., norma che sarebbe costituzionalmente illegittima perché, secondo il giudice rimettente, nei casi di minore gravità, contrasterebbe con l'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto sacrificherebbe irragionevolmente le finalità rieducative della pena. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale riguardano parti diverse del comma impugnato e fanno riferimento ad un diverso parametro costituzionale, senza che il giudice rimettente individui alcun rapporto di subordinazione tra le stesse. Sulla manifesta inammissibilità per prospettazione di una questione ancipite, v. le citate ordd. nn. 207/2015 e 41/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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