Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/2016

Corte cost., ord. 23 giugno 2016, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/2016
Data di deposito
23 giugno 2016
Data di decisione
1° giugno 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:153

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38939

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito degli ultimi 12 mesi (anziché di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi) oppure, in subordine, nella parte in cui non dispongono la possibilità di un'ammissione graduata e parziale al beneficio in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Il rimettente ha inesattamente identificato come disposizione da denunciare l'art. 75 che, limitandosi a definire l'ambito di applicabilità dell'istituto, ricomprende norme inconferenti rispetto alle doglianze incentrate sui presupposti reddituali. Quanto alle censure relative all'art. 76, l'ordinanza di rimessione esibisce plurimi difetti di motivazione sulla rilevanza. In primo luogo, il rimettente, a causa di un'incompleta ricostruzione del quadro normativo, non ha chiarito le ragioni che lo inducono ad applicare la detta disposizione. Nei processi civili, competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio, previa verifica delle prescritte condizioni formali e sostanziali, è innanzitutto il Consiglio dell'ordine degli avvocati e non il giudice davanti al quale già pende (oppure deve essere introdotto) il giudizio. Se, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, la richiesta di ammissione è direttamente presentata al giudice, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente difetto di rilevanza delle questioni, non dovendo in tal caso - ed anzi non potendo - il rimettente (ancora) fare applicazione dell'art. 76. In secondo luogo, l'atto di promovimento non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali l'accoglimento delle questioni porterebbe, nel caso concreto, ad ammettere la parte istante al patrocinio. Infatti, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, il comma 3 della disposizione de qua impone di tener conto anche dei redditi per legge esenti dall'IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e la pertinente giurisprudenza costituzionale ritiene rilevanti anche redditi non assoggettati ad imposta perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione (redditi da attività illecite, quelli per i quali è stata elusa l'imposizione, nonché risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga). L'omessa motivazione sull'insussistenza di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e tuttavia concorrenti al raggiungimento della soglia legale, aggrava l'insufficiente giustificazione sulla rilevanza. Inoltre, il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, trascurando il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui anche le diminuzioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata. Infine, il richiesto intervento manipolativo non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per l'inesatta identificazione della disposizione oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 128/2015 e 91/2015. Sull'esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, v. la citata sentenza n. 144/1992. Per l'orientamento secondo cui risultano rilevanti, ai fini dell'ammissione al patrocinio erariale, anche redditi non assoggettati ad imposta, perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad imposizione (come i redditi da attività illecite, i redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione nonché le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga), v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/1995; ordinanze nn. 386/1998 e 244/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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