Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2016
Corte cost., ord. 29 gennaio 2016, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2016
- Data di deposito
- 29 gennaio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 5, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 38709
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnato nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Il rimettente, infatti, ha omesso del tutto di valutare l'effettiva esistenza di una società occulta costituita con la partecipazione della società originaria fallita: dal che la rilevanza meramente eventuale della questione. Inoltre, non ha verificato la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia , né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti. Per di più, il rimettente non ha nemmeno accertato se la disciplina codicistica, testualmente riferita alle società per azioni, possa estendersi anche alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. L'assenza di argomentazione su tutti i detti profili si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza della questione prospettata. Infine, è stata del tutto omessa la previa verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Per l'inammissibilità di analoga questione, v. la citata sentenza n. 276/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione fallimentare, e dal Tribunale ordinario di Parma, sezione prima civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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