Corte costituzionale
Ordinanza n. 118/2016
Corte cost., ord. 26 maggio 2016, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 118/2016
- Data di deposito
- 26 maggio 2016
- Data di decisione
- 23 marzo 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:118
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38880
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non estende le garanzie difensive per gli accertamenti tecnici non ripetibili approntate da detta norma ad attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA. Infatti, l'ordinanza di rimessione contiene una carente descrizione della fattispecie ed una lacunosa indicazione delle ragioni della rilevanza della questione. Inoltre, il thema decidendum risulta indeterminato poichè il rimettente non precisa quali garanzie difensive, previste dall'art. 360 cod. proc. pen., andrebbero estese all'acquisizione del materiale biologico e, più in particolare, non chiarisce se l'estensione dovrebbe riguardare tutta la procedura regolata dalla censurata disposizione, ivi compresa la parte relativa alla nomina del consulente tecnico, al conferimento dell'incarico e alla riserva, riconosciuta all'indagato, di promuovere incidente probatorio. Per il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice di rinvio, tenuto ad applicare la norma nel senso indicato dalla Corte di cassazione, deve essere riconosciuta la legittimazione ad eccepire l'illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 293/2013 e 204/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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