Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2016
Corte cost., ord. 20 maggio 2016, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2016
- Data di deposito
- 20 maggio 2016
- Data di decisione
- 19 aprile 2016
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 19, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 20, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
- art. 21, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 16 giugno 2006
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 5, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38875
È ammissibile l'intervento spiegato dal Comun general de Fascia nel giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata), i quali prevedono che alcuni organi rappresentativi delle comunità siano eletti, in larga parte, a suffragio universale e diretto. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e poiché il censurato art. 19 istituisce il Comun general de Fascia, dettando per esso, tra l'altro, una disciplina parzialmente differente rispetto a quella prevista per le altre Comunità di Valle, detto Comune è, dunque, titolare di un interesse che lo legittima all'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato, in ragione degli effetti che la pronuncia costituzionale può determinare sulla sua stessa esistenza. Nel senso che l'intervento in giudizio di soggetti estranei al processo a quo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 38/2009 e 128/2008, e le citate ordinanze nn. 200/2015, 318/ 2013 e 389/2004.
Massima n. 38876
Sono restituiti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (come successivamente modificata) - impugnati in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e all'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto, prevedendo che alcuni organi rappresentativi delle comunità siano eletti, in larga parte, a suffragio universale e diretto, avrebbero istituito nuovi enti dotati di autonomia politica, avrebbero sottratte ai Comuni rilevanti funzioni a favore di un ente di nuova istituzione, e attribuito alla Provincia, anziché alla Regione, la disciplina degli enti locali. Successivamente all'ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge provinciale n. 12 del 2014, che ha modificato la legge provinciale n. 3 del 2006, innovando in profondità sia l'assetto istituzionale delle comunità, sia l'allocazione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e Comuni; essa inoltre ha novellato anche la disposizione cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale oggetto di impugnazione nel giudizio principale. Alla luce del profondo mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento è disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta compiere una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 19 aprile 2016ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con ordinanza del 28 luglio 2014 (iscritta al n. 236 del r.o. 2014), ha depositato atto d'intervento, in data 20 gennaio 2015, il Comun general de Fascia;considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale o provinciale, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della Giunta provinciale) le sole parti del giudizio principale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 236, n. 210, n. 71, n. 70, n. 37, n. 35 e n. 34 del 2015);che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze n. 200 del 2015 e n. 318 del 2013, sentenza n. 38 del 2009, sentenza n. 128 del 2008, ordinanza n. 389 del 2004);che il giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale anche sull'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo del territorio dell'autonomia del Trentino), il quale istituisce il Comun general de Fascia, dettando per esso, tra l'altro, una disciplina parzialmente differente rispetto a quella prevista per le altre Comunità di Valle;che il Comun general de Fascia è, dunque, titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato, in ragione degli effetti che la pronuncia di questa Corte può determinare sulla sua stessa esistenza.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato dal Comun general de Fascia.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
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