Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2015

Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2015
Data di deposito
15 maggio 2015
Data di decisione
15 aprile 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 2, comma 4, ter, lett. c), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • legge n. 44 del 26 aprile 2012
  • art. 3, comma 5, lett. b), decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38373

E' inammissibile, per inconferenza della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che, inserendo il comma 4- ter , lettera c ), nell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, impone che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all'importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate e carte istituzionali. La norma censurata non ha inciso sulla tematica inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente, in relazione alla quale è costante in senso affermativo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della pignorabilità indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente, dal momento che ha reso obbligatorio detto transito. Se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell'impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. In tale contesto l'individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38, secondo comma, Cost. - In tema di illegittimità costituzionale delle norme che pongono un assoluto divieto alla pignorabilità delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, v. le citate sentenze nn. 183/2009, 256/2006, 444/2005, 506/2002, 468/2002 e 55/1991; ordinanze nn. 315/1999 e 447/1994. - Sulla priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, v. la citata sentenza n. 23/2013.

Massima n. 38374

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 5, lettera b ), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44). Infatti, il giudice rimettente non deve fare applicazione della disciplina censurata, la quale prevede limiti alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da redditi di lavoro o di pensione, valevoli per le sole "esecuzioni esattoriali" e non estensibili anche alle procedure esecutive dove il creditore agente sia un soggetto privato e non Equitalia spa.

Massima n. 38375

Sono inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 3, comma 5, lettera b ), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., in quanto consentirebbero al terzo creditore di aggredire senza limiti i redditi da lavoro o da pensione che alimentano il saldo del conto corrente intestato al debitore. Il principio di tutela del pensionato (art. 38, secondo comma, Cost.) soffre, in relazione al quadro normativo vigente, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale. La combinazione di diverse norme, tra cui quelle censurate, pur dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l'effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato, pregiudicato nella fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine, per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono l'originario carattere di parziale indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. Il vulnus riscontrato e l'esigenza che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato impongono la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al riferito problema.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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