Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2015

Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2015
Data di deposito
15 maggio 2015
Data di decisione
29 aprile 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:81

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 25 del 28 aprile 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38359

È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 86, comma 3 dello statuto regionale 28 dicembre 2006 - la legge della Regione Abruzzo 28 aprile, n. 25, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti. La legge impugnata, approvata dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio , non integra i requisiti previsti dal ricordato parametro statutario, non costituendo, infatti, adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative ovvero atto caratterizzato da urgenza e necessità. Nel caso di specie, invero, la predetta legge regionale - incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno intervenire - non gode dei requisiti di necessità e urgenza, i quali presuppongono, invece, l'esigenza che la normativa sia adottata nell'immediatezza della grave situazione alla quale essa intende porre rimedio. L'intervento legislativo regionale, dunque, si presta a essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente. (L'ulteriore censura proposta nei confronti dell'art.1 della medesima legge regionale rimane assorbita). - Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2015 e 201/2008. - Sull'ammissibilità dell'impugnativa di un atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 64/2015. - Sull'istituto della prorogatio in generale , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 64/2015 e 208/1992. - Sui limiti dei poteri esercitabili nella fase di prorogatio e sulla violazione di questi ultimi, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 55/2015, 181/2014, 68/2010 e 468/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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