Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2015
Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2015
- Data di deposito
- 15 maggio 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:81
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 25 del 28 aprile 2014
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 86, comma 3, statuto regione Abruzzo
Massime
Massima n. 38359
È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 86, comma 3 dello statuto regionale 28 dicembre 2006 - la legge della Regione Abruzzo 28 aprile, n. 25, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti. La legge impugnata, approvata dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio , non integra i requisiti previsti dal ricordato parametro statutario, non costituendo, infatti, adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative ovvero atto caratterizzato da urgenza e necessità. Nel caso di specie, invero, la predetta legge regionale - incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno intervenire - non gode dei requisiti di necessità e urgenza, i quali presuppongono, invece, l'esigenza che la normativa sia adottata nell'immediatezza della grave situazione alla quale essa intende porre rimedio. L'intervento legislativo regionale, dunque, si presta a essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente. (L'ulteriore censura proposta nei confronti dell'art.1 della medesima legge regionale rimane assorbita). - Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2015 e 201/2008. - Sull'ammissibilità dell'impugnativa di un atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 64/2015. - Sull'istituto della prorogatio in generale , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 64/2015 e 208/1992. - Sui limiti dei poteri esercitabili nella fase di prorogatio e sulla violazione di questi ultimi, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 55/2015, 181/2014, 68/2010 e 468/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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