Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2015

Corte cost., sent. 30 gennaio 2015, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2015
Data di deposito
30 gennaio 2015
Data di decisione
26 gennaio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 15 gennaio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38220

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4. La norma censurata che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, viola il principio del pubblico concorso. La necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non configura infatti una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico, che possa legittimarne la deroga. (Resta assorbita l'ulteriore censura prospettata dal rimettente). Nel senso che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009. Nel senso che il principio del pubblico concorso è derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 310/2011, 9/2010; 293/2009, 215/2009 e 81/2006. Con specifico riferimento a disposizioni che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011, 267/2010. Nel senso che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un «privilegio indebito» per i soggetti beneficiari di tale meccanismo, v. la citata sentenza n. 227/2013. Per l'affermazione che la «necessità di risorse umane» che deriva dall'assunzione di funzioni già affidate dalla Regione ad una società in house non costituisce valido motivo di deroga al principio del pubblico concorso, v. la citata sentenza n. 227/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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