Corte costituzionale
Sentenza n. 7/2015
Corte cost., sent. 30 gennaio 2015, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/2015
- Data di deposito
- 30 gennaio 2015
- Data di decisione
- 26 gennaio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 15 gennaio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38220
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4. La norma censurata che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, viola il principio del pubblico concorso. La necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non configura infatti una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico, che possa legittimarne la deroga. (Resta assorbita l'ulteriore censura prospettata dal rimettente). Nel senso che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009. Nel senso che il principio del pubblico concorso è derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 310/2011, 9/2010; 293/2009, 215/2009 e 81/2006. Con specifico riferimento a disposizioni che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011, 267/2010. Nel senso che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un «privilegio indebito» per i soggetti beneficiari di tale meccanismo, v. la citata sentenza n. 227/2013. Per l'affermazione che la «necessità di risorse umane» che deriva dall'assunzione di funzioni già affidate dalla Regione ad una società in house non costituisce valido motivo di deroga al principio del pubblico concorso, v. la citata sentenza n. 227/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione - ARBAM).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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