Corte costituzionale

Sentenza n. 66/2015

Corte cost., sent. 24 aprile 2015, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/2015
Data di deposito
24 aprile 2015
Data di decisione
25 febbraio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 423, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 22, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014
  • art. 1, comma 1093, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 38325

Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014) e 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Il legislatore statale perimetra la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. Questa condizione riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è un'espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Invero, l'attività de qua si qualifica come "attività diretta alla fornitura di beni" ai sensi dell'art. 2135 cod.civ. (ove sono specificate le attività connesse), e, quindi, per essa vale il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. In particolare, nella specie viene in evidenza il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell'attività agricola. D'altra parte, tale requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, sempreché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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