Corte costituzionale
Sentenza n. 56/2015
Corte cost., sent. 31 marzo 2015, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/2015
- Data di deposito
- 31 marzo 2015
- Data di decisione
- 10 marzo 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 77, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 1, comma 78, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 1, comma 79, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 38312
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 79, della l. 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), nonché dei precedenti commi 77 e 78 richiamati dal comma 79, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, Cost., in quanto prevedono l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, in modo che i concessionari siano dotati dei nuovi «requisiti» e accettino i nuovi «obblighi» prescritti, rispettivamente, nelle lettere a) e b) del comma 78, e che i contenuti delle convenzioni in essere siano adeguati ai suddetti «obblighi». Non risulta leso il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica che, pur trovando copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non è tutelato in termini assoluti ed inderogabili, potendo interessi pubblici sopravvenuti andare ad incidere peggiorativamente su posizioni consolidate, con l'unico limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò è ancor più vero in relazione al settore dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore. Altresì, non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost., purché l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. Il settore del gioco e scommesse costituisce un'attività economica svolta dal privato in regime di concessione di un servizio pubblico riservato al monopolio statale e connotato dai preminenti interessi generali, è, dunque, connaturale l'imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica che rispondono alla protezione di tali interessi. Infine, il principio del giusto indennizzo a fronte di atti a contenuto espropriativo, tratto dall'art. 42, terzo comma, Cost., opera esclusivamente nei confronti delle ablazioni reali, cioè di quelle espropriazioni che concernono beni, con l'imposizione di limiti e vincoli che li svuotino del loro contenuto. Esso non è, invece, applicabile alle prestazioni (o ablazioni) obbligatorie. - Sulla delimitazione del thema decidendum ad opera dell'ordinanza di rimessione, v. le citate sentenze nn. 275/2013, 271/2011 e 236/2009. - Sull'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione al fine di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, v. la citata sentenza n. 128/2014. - Sulla possibilità per il legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, v. le citate sentenze nn. 302/2010, 236/2009 e 206/2009 e l'ordinanza n. 31/2011. - Sull'irragionevolezza della mancata estensione ai concessionari preesistenti dei nuovi requisiti ed obblighi introdotti ex lege , v. la citata sentenza n. 34/2015. - Sulla possibilità di apportare limiti alla libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale, v. le citate sentenze n. 247/2010, 152/2010, 167/2009 e 548/1990. - Sulla riconducibilità all'ambito della tutela della proprietà del complesso di situazioni che, pur non configurando un'espropriazione, svuotino il diritto del suo contenuto, v. le citate sentenze nn. 92/1982, 89/1976 e 55/1968. - Sull'applicabilità del principio di tutela della proprietà di cui all'art. 42, comma terzo, Cost. alle sole ablazioni reali e non a quelle obbligatorie, v. la citata sentenza n. 290/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011) nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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