Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2015

Corte cost., sent. 25 marzo 2015, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2015
Data di deposito
25 marzo 2015
Data di decisione
10 marzo 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:44

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 24 del 28 aprile 2014
  • legge della Regione Abruzzo n. 32 del 21 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38285

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 123 Cost. e 86, comma 3, lett. a ), dello Statuto abruzzese, la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 32 del 2014 - in materia di valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole. La legge regionale impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio , e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata - neppure parzialmente - in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. L'istituto della prorogatio , a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. Tale esercizio non può che essere limitato agli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, come definiti dallo statuto regionale in conformità all'art. 123 Cost.; circostanza questa che, nel caso di specie, non ricorre. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 4, comma 2, della suddetta legge regionale, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost.) - Per l'affermazione che è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre, al contrario, è consentita l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle medesime censure, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 201/2008. - Nel senso che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici pubblici rimangono in carica, ancorchè scaduti, fino all'insediamento dei successori, v. la citata sentenza n. 208/1992. - Sul discrimen tra prorogatio e proroga, disciplinate, rispettivamente, per le Camere, agli artt. 61, secondo comma, e 60, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2013. - Sulla disciplina statutaria abruzzese dei poteri del Consiglio regionale abruzzese in regime di prorogatio , v. la citata sentenza n. 68/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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