Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2015
Corte cost., sent. 19 marzo 2015, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2015
- Data di deposito
- 19 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge n. 274 del 8 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 38284
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., l'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella parte in cui non prevede, in materia di Casse pensioni degli istituti di previdenza, che, allorchè la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. La disposizione de qua ha un contenuto normativo sostanzialmente identico all'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 323 del 2008 - che, rivolgendosi ad una diversa platea di destinatari (gli ex dipendenti civili e militari dello Stato), faceva decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga latenza. Il diverso ambito soggettivo delle due norme (ex dipendenti civili e militari dello Stato, in un caso, ed ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, nell'altro) non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, per i quali l'insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce una sorta di "riparazione" conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato. In ogni caso, al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico de quo , l'infermità deve trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua di analoga disposizione (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973), v. la citata sentenza n. 323/2008. Per l'affermazione che alla fattispecie del giudizio a quo si applicano le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell'ordinanza di rimessione, non sussistendo alcun profilo di inammissibilità della relativa questione sollevata con quest'ultima, v. la citata sentenza n. 140/2012. Nel senso che la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere idonea a circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l'oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 328/2011, 234/2011 e le citate ordinanze nn. 224/2011 e 42/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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