Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2015

Corte cost., sent. 12 marzo 2015, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/2015
Data di deposito
12 marzo 2015
Data di decisione
10 febbraio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 3, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 38269

È ammissibile l'intervento della curatela fallimentare che non aveva assunto la qualità di parte nel processo a quo , nel quale si era invece costituita la società in bonis . Infatti, poiché quest'ultima è stata dichiarata fallita in data successiva alle ordinanze di rimessione quando il processo era già stato sospeso, l'intervento si qualifica in termini di successione nel rapporto processuale ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. e l'interesse prospettato dalla curatela coincide, pertanto, con le posizioni soggettive dedotte dalla società in bonis . Nel senso della inammissibilità delle deduzioni delle parti private volte ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata sentenza n. 275/2013.

Massima n. 38270

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in quanto estende gli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, disposti dall'art. 24 della legge regionale n. 19 del 2007, anche ai titolari di convenzioni precedenti. La norma censurata non determina una lesione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata lesione del principio di affidamento nella certezza del diritto, in quanto la parte privata non può invocare alcun legittimo affidamento in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime. La novella del 2007 che ha introdotto per la prima volta a livello legislativo tale obbligo non limita, infatti, il potere di revisione delle tariffe alle sole variazioni ISTAT e, d'altra parte, è la stessa parte privata ad aver convenuto con il Comune il versamento di eventuali conguagli dei contributi in caso di aggiornamento delle tariffe. L'estensione degli incrementi tariffari alle convenzioni in essere, operata dalla disposizione censurata, è quindi espressione di una legittima scelta di indirizzo politico economico del legislatore regionale volta a porre termine alla condizione di vantaggio dei titolari delle convenzioni precedenti, bilanciando, attraverso il vincolo di destinazione contenuto nel comma 1 del censurato art. 42, il sacrificio del privato con finalità di tutela dell'ambiente. Da ciò consegue la non fondatezza anche della censura prospettata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sull'assunto che la disposizione contestata sia motivata unicamente da finalità di riequilibrio dei conti. Nel senso della legittimità della scelta operata dal legislatore ove «assistita da una "causa" normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda "accettabilmente" penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso "contropartite" intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti», v. la citata sentenza n. 92 del 2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), sollevata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali- CEDU (Protezione della proprietà), con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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