Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2015
Corte cost., sent. 12 marzo 2015, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2015
- Data di deposito
- 12 marzo 2015
- Data di decisione
- 10 febbraio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 3, legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38269
È ammissibile l'intervento della curatela fallimentare che non aveva assunto la qualità di parte nel processo a quo , nel quale si era invece costituita la società in bonis . Infatti, poiché quest'ultima è stata dichiarata fallita in data successiva alle ordinanze di rimessione quando il processo era già stato sospeso, l'intervento si qualifica in termini di successione nel rapporto processuale ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. e l'interesse prospettato dalla curatela coincide, pertanto, con le posizioni soggettive dedotte dalla società in bonis . Nel senso della inammissibilità delle deduzioni delle parti private volte ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata sentenza n. 275/2013.
Massima n. 38270
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in quanto estende gli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, disposti dall'art. 24 della legge regionale n. 19 del 2007, anche ai titolari di convenzioni precedenti. La norma censurata non determina una lesione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata lesione del principio di affidamento nella certezza del diritto, in quanto la parte privata non può invocare alcun legittimo affidamento in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime. La novella del 2007 che ha introdotto per la prima volta a livello legislativo tale obbligo non limita, infatti, il potere di revisione delle tariffe alle sole variazioni ISTAT e, d'altra parte, è la stessa parte privata ad aver convenuto con il Comune il versamento di eventuali conguagli dei contributi in caso di aggiornamento delle tariffe. L'estensione degli incrementi tariffari alle convenzioni in essere, operata dalla disposizione censurata, è quindi espressione di una legittima scelta di indirizzo politico economico del legislatore regionale volta a porre termine alla condizione di vantaggio dei titolari delle convenzioni precedenti, bilanciando, attraverso il vincolo di destinazione contenuto nel comma 1 del censurato art. 42, il sacrificio del privato con finalità di tutela dell'ambiente. Da ciò consegue la non fondatezza anche della censura prospettata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sull'assunto che la disposizione contestata sia motivata unicamente da finalità di riequilibrio dei conti. Nel senso della legittimità della scelta operata dal legislatore ove «assistita da una "causa" normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda "accettabilmente" penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso "contropartite" intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti», v. la citata sentenza n. 92 del 2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), sollevata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali- CEDU (Protezione della proprietà), con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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