Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2015

Corte cost., sent. 12 marzo 2015, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2015
Data di deposito
12 marzo 2015
Data di decisione
27 gennaio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38262

È inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale. Sull'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari di attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le sentenze nn. 121/2010, 278/2010, 33/2011, 69/2011, 105/2012, 114/2012, 245/2012, 118/2013, 220/2013 e 285/2013.

Massima n. 38263

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2014), il quale stabilisce che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione, su tutti i prodotti che ne siano gravati, generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato. Tale previsione contrasta con il criterio statutario che circoscrive le accise sulle quali calcolare il riparto a quelle percette nel territorio regionale. In base a questa previsione statutaria la Regione autonoma Sardegna non può vantare alcun diritto di compartecipazione al gettito delle accise riscosse dallo Stato se riferibili a prodotti che, pur realizzati od importati all'origine nel territorio sardo, nondimeno siano stati successivamente immessi in consumo al di fuori dello stesso; di contro, concorrono a tale riparto i prodotti fabbricati altrove, ma immessi in consumo in Sardegna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 27 gennaio 2015ORDINANZARitenuto che i signori Michele Cossa ed Attilio Dedoni hanno depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 27 del 2014) avverso l'art. 1, comma, 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2014 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014), opponendosi alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010, e ordinanza n. 107 del 2010), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi di Michele Cossa ed Attilio Dedoni nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze