Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2015

Corte cost., sent. 11 dicembre 2015, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2015
Data di deposito
11 dicembre 2015
Data di decisione
1° dicembre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 1, bis, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • legge n. 98 del 9 agosto 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38662

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., l'art. 40, comma 1- bis , del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 64 del 2010 si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine. La disposizione interpretata (tramite un rinvio all'art. 3, quarto e quinto comma, della l. n. 426 del 1977), occupandosi del solo aspetto dinamico del rapporto negoziale, prevede il divieto, con conseguente nullità, dei "rinnovi" dei contratti a termine che comporterebbero la trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. La norma censurata, invece, estende, con portata retroattiva, il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato anche ai casi di vizi genetici del rapporto negoziale. Essa, non enucleando una plausibile variante di senso della disposizione interpretata, lede sia l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica, corroborato da un assetto normativo risalente, sia le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, giacché l'intervento normativo si ripercuote sui giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. (Restano assorbite le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost.). Per l'affermazione che il giudice rimettente non deve rinnovare il giudizio sulla rilevanza se lo jus superveniens è applicabile solo pro futuro , v. la citata sentenza n. 205/2015. Per l'affermazione che la tutela dell'affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto, v. la citata sentenza n. 209/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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