Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2015
Corte cost., sent. 3 marzo 2015, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2015
- Data di deposito
- 3 marzo 2015
- Data di decisione
- 28 gennaio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:26
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38254
E' inammissibile, per l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede l'inutilizzabilità nel giudizio tributario di notizie, dati e documenti non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione in sede di accertamento sintetico. Nella prospettazione del rimettente, infatti, la preclusione processuale in cui è incorso il contribuente discende dal quinto comma dello stesso art. 32, che ha la finalità di circoscrivere l'efficacia della disposizione censurata. L'errore di individuazione della norma è, oltre che formale, sostanziale, il che preclude l'esame del merito della questione in quanto esclude a priori la possibilità di pervenire in via interpretativa a superare il difetto di prospettazione. Sull'inammissibilità della questione per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall'effettivo oggetto delle censure, v., ex multis , la citata sentenza n. 59/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze