Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2015

Corte cost., sent. 3 marzo 2015, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2015
Data di deposito
3 marzo 2015
Data di decisione
28 gennaio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:26

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38254

E' inammissibile, per l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede l'inutilizzabilità nel giudizio tributario di notizie, dati e documenti non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione in sede di accertamento sintetico. Nella prospettazione del rimettente, infatti, la preclusione processuale in cui è incorso il contribuente discende dal quinto comma dello stesso art. 32, che ha la finalità di circoscrivere l'efficacia della disposizione censurata. L'errore di individuazione della norma è, oltre che formale, sostanziale, il che preclude l'esame del merito della questione in quanto esclude a priori la possibilità di pervenire in via interpretativa a superare il difetto di prospettazione. Sull'inammissibilità della questione per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall'effettivo oggetto delle censure, v., ex multis , la citata sentenza n. 59/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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