Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 18 novembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 639, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 703, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 730, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 14, lett. o), statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 119, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 38649
Sono inammissibili, per oscurità e incompletezza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana - in riferimento agli artt. 14, lett. o ), 36, 37 e 43 dello Statuto regionale, 81 e 119, quarto comma, Cost. e 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - nella parte in cui prevede l'istituzione dell'Imposta comunale unica e conferma la precedente disciplina in materia di Imposta municipale unica. La Regione ricorrente si è limitata a riprodurre argomentazioni presenti in precedenti ricorsi, aventi ad oggetto disposizioni diverse, senza chiarire le ragioni del contrasto tra le disposizioni censurate ed i parametri evocati. In tema di soglia minima di chiarezza e completezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, v. le citate sentenze nn. 215/2015, 88/2014 e 312/2013. In tema di inammissibilità del ricorso laddove la motivazione si risolva in un rinvio per relationem ad altre impugnative, v. la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38650
Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana - in riferimento agli artt. 37 e 43 dello Statuto regionale, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui disciplina il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale. La ricorrente infatti, non ha chiarito le ragioni per le quali la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i parametri invocati.
Massima n. 38651
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lett. o ), e 36 dello Statuto regionale, nella parte in cui detta la disciplina del Fondo di solidarietà comunale. La ricorrente, infatti, non ha fornito prova che la disciplina censurata - che prevede un'articolazione bidirezionale dei flussi finanziari afferenti all'IMU - produca una grave alterazione nel rapporto tra complessivi bisogni dell'ente territoriale e mezzi finanziari per farvi fronte, omettendo di indicare le componenti economiche e contabili assunte a fondamento della doglianza. Per l'affermazione che lo Stato, nell'attuazione della riforma della fiscalità territoriale delle autonomie speciali, non ha rispettato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale, v. la citata sentenza n. 155/2015. Per l'affermazione che le autonomie speciali sono titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali, v. la citata sentenza n. 155/2015. Per l'affermazione che, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo, v. la citata sentenza n. 246/2012. Per l'affermazione che la negativa incidenza sulla sana gestione finanziaria non può essere lamentata senza una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza, v. la citata sentenza n. 246/2012. Per l'affermazione che è onere del ricorrente allegare gli elementi finanziari rilevanti, i quali possono essere eventualmente richiesti alla parte resistente, v. la citata sentenza n. 246/2012. Per l'affermazione che lo Stato, nell'ambito delle manovre di finanza pubblica, può disporre in merito alla disciplina sostanziale delle risorse di competenza degli enti territoriali, anche determinando riduzioni della loro disponibilità finanziaria, purché non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa, v. la citata sentenza n. 138/1999. Sulla necessità che le Regioni forniscano prova di una grave alterazione nel rapporto tra complessivi bisogni dell'ente territoriale e mezzi finanziari per farvi fronte, v. le citate sentenze nn. 23/2014 e 29/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013, promosse in riferimento agli artt. 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lettera o), e 36 dello statuto della Regione siciliana, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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